Licenziamento e Coronavirus: il divieto si applica anche al periodo di prova e all'apprendista?

22.12.2020
La pandemia mondiale per il Covid-19 ha messo letteralmente in ginocchio tante aziende di svariati settori. Da marzo 2020 ad oggi si può dire che la situazione, in particolare in alcuni ambiti come il turismo e quello della ristorazione, sembra essere particolarmente complicata. I licenziamenti purtroppo sono aumentati, ma è bene sottolineare che ci sono alcune limitazioni imposte dal Governo in merito. E questo argomento interessa anche gli apprendisti e coloro che sono in prova: ecco tutto quello che occorre sapere.

Si tratta di una tematica di grande attualità e che permette di garantire una certa tutela a tutti quegli apprendisti che hanno voglia di intraprendere un percorso formativo utile per la propria carriera.

La normativa sul blocco dei licenziamenti.

Le difficoltà economiche sopraggiunte con l'inizio della pandemia sono state importanti e per molte aziende letteralmente catastrofiche. La mancanza di entrate ha reso difficile anche il pagamento degli stipendi dei dipendenti. E così sono partiti svariati licenziamenti che hanno però allarmato il Governo che si è fatto trovare pronto con un provvedimento ad hoc. Infatti ha disposto, attraverso l'art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020n. 18, la sospensione per 5 mesi di questi licenziamenti. Dunque, il Decreto Legge è molto chiaro ed impone che per 5 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, sia disposto il divieto di licenziamento dei dipendenti. Questo va al di là di quella che è la posizione occupata dal dipendente e anche dal numero degli stessi. E la discussione su tale decreto ha posto l'accento anche sugli apprendisti, figure sempre più presenti all'interno di aziende di ogni ambito. La preoccupazione in merito è stata tanta, ecco perché occorre fare dei legittimi chiarimenti in base a quanto previsto dalla Legge.

La formazione dell'apprendista in periodo di pandemia.

Bisogna innanzitutto chiarire quella che è la valenza formativa di questa tipologia di contratto sempre più diffusa al giorno d'oggi. Il che significa necessariamente che senza formazione, non vi è alcun tipo di apprendistato. Quindi, sono impraticabili quelle soluzioni che comportano la sospensione dello svolgimento dell'apprendistato o del periodo di prova durante la pandemia da Coronavirus.

Periodo di prova e apprendistato in pandemia: cosa sapere.

L'apprendista è una figura che mira a raggiungere un certo livello di formazione utile per iniziare la propria carriera professionale. In merito all'apprendista che sta completando il proprio periodo di formazione, non è applicabile la sospensione dei licenziamenti. Questo è previsto dalla normativa in quanto l'art. 42 (comma 4 del d.Lgs. n. 81 del 2015) non è stato modificato dal nuovo art. 46 del DL. 18/2020. Il che vuol dire che restano le motivazioni previste per il decadimento del periodo di prova e di apprendistato. Così come è bene sottolineare che non si può sospendere il licenziamento alla fine del periodo di prova, secondo quanto previsto dal nuovo decreto. Infatti l'art. 46 del DL. 18/2020 si riferisce solo a quei casi di licenziamento collettivo e individuali per giustificato motivo oggettivo oppure economico.

Il licenziamento dell'apprendista: quando può avvenire?

Resta dunque un chiarimento da fare, in base a quanto previsto dall'ex art. 42, comma 3, secondo periodo. Infatti qui viene previsto che è possibile procedere al licenziamento dell'apprendista qualora non vengano raggiunti gli obiettivi formativi dello stesso. La norma risale al 2015 e non fu specificato se il motivo giustificato possa essere oggettivo o soggettivo, né tanto meno ha posto chiarimenti il decreto del 2020. Non cambia in ogni caso la possibilità che il datore di lavoro decida di licenziare l'apprendista per giusta causa, così come previsto dalla Legge (ex art. 42, comma 4, d. lgs. 81/2015).

Lo smart working per l'apprendistato.

La contrattazione collettiva nazionale stabilisce nello specifico il monte ore e i contenuti della formazione interna. Con questa definizione si intende quella serie di procedure formative che vengono svolte sotto la responsabilità aziendale. Ciò comporta inevitabilmente che, qualora il contratto collettivo che viene applicato in azienda non stabilisca dei divieti ad hoc, la formazione interna può avvenire anche 'a distanza'. Il che vuol dire che si può parlare di smart working anche per chi è in apprendistato o in regime di prova. Questo è un elemento essenziale per garantire la prosecuzione di un iter formativo specifico. Ogni datore di lavoro infatti può stabilire le ore di formazione interna che vanno svolte a distanza e può anche prevederne una certa quantità da posticipare al termine delle misure restrittive. Proprio tale aspetto è fondamentale da ricordare per quel che concerne lo smart working dell'apprendista in tempi di pandemia.

La formazione è obbligatoria per l'apprendista.

Potrebbero verificarsi situazioni poco piacevoli in un periodo difficile sotto tanti punti di vista come quello che da mesi l'Italia, e in generale il mondo, si trova ad affrontare. Ecco perché va ricordato che la Legge stabilisce che in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione per via della negligenza del datore di lavoro, sono previste una serie di conseguenze importanti. A partire dalla riqualificazione del contratto di apprendistato: in questo caso viene pagata la cifra corrispondente alla differenza tra contribuzione versata e quella dovuta in base alla tipologia di contratto superiore raggiunta dall'apprendista. Viene esclusa invece qualsiasi tipo di sanzione civile per quanto riguarda l'omessa contribuzione.
Possono anche essere previste sanzioni amministrative qualora non siano stati rispettati tutti gli adempimenti amministrativi, tra i quali la lettera di assunzione.