Licenziamento e Coronavirus: il divieto si applica anche al periodo di prova e all'apprendista?
Si tratta di una tematica di
grande attualità e che permette di garantire una certa tutela a tutti
quegli apprendisti che hanno voglia di intraprendere un percorso
formativo utile per la propria carriera.
La normativa sul blocco dei licenziamenti.
Le difficoltà economiche sopraggiunte con l'inizio della pandemia sono
state importanti e per molte aziende letteralmente catastrofiche. La
mancanza di entrate ha reso difficile anche il pagamento degli stipendi
dei dipendenti. E così sono partiti svariati licenziamenti che hanno
però allarmato il Governo che si è fatto trovare pronto con un
provvedimento ad hoc. Infatti ha disposto, attraverso l'art. 46 del
Decreto Legge 17 marzo 2020n. 18, la sospensione per 5 mesi di questi
licenziamenti. Dunque, il Decreto Legge è molto chiaro ed impone che per
5 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia, sia disposto il
divieto di licenziamento dei dipendenti. Questo va al di là di quella
che è la posizione occupata dal dipendente e anche dal numero degli
stessi. E la discussione su tale decreto ha posto l'accento anche sugli
apprendisti, figure sempre più presenti all'interno di aziende di ogni
ambito. La preoccupazione in merito è stata tanta, ecco perché occorre
fare dei legittimi chiarimenti in base a quanto previsto dalla Legge.
La formazione dell'apprendista in periodo di pandemia.
Bisogna innanzitutto chiarire quella che è la valenza formativa di
questa tipologia di contratto sempre più diffusa al giorno d'oggi. Il
che significa necessariamente che senza formazione, non vi è alcun tipo
di apprendistato. Quindi, sono impraticabili quelle soluzioni che
comportano la sospensione dello svolgimento dell'apprendistato o del
periodo di prova durante la pandemia da Coronavirus.
Periodo di prova e apprendistato in pandemia: cosa sapere.
L'apprendista è una figura che mira a raggiungere un certo livello di
formazione utile per iniziare la propria carriera professionale. In
merito all'apprendista che sta completando il proprio periodo di
formazione, non è applicabile la sospensione dei licenziamenti. Questo è
previsto dalla normativa in quanto l'art. 42 (comma 4 del d.Lgs. n. 81
del 2015) non è stato modificato dal nuovo art. 46 del DL. 18/2020. Il
che vuol dire che restano le motivazioni previste per il decadimento del
periodo di prova e di apprendistato. Così come è bene sottolineare che
non si può sospendere il licenziamento alla fine del periodo di prova,
secondo quanto previsto dal nuovo decreto. Infatti l'art. 46 del DL.
18/2020 si riferisce solo a quei casi di licenziamento collettivo e
individuali per giustificato motivo oggettivo oppure economico.
Il licenziamento dell'apprendista: quando può avvenire?
Resta dunque un chiarimento da fare, in base a quanto previsto dall'ex
art. 42, comma 3, secondo periodo. Infatti qui viene previsto che è
possibile procedere al licenziamento dell'apprendista qualora non
vengano raggiunti gli obiettivi formativi dello stesso. La norma risale
al 2015 e non fu specificato se il motivo giustificato possa essere
oggettivo o soggettivo, né tanto meno ha posto chiarimenti il decreto
del 2020. Non cambia in ogni caso la possibilità che il datore di lavoro
decida di licenziare l'apprendista per giusta causa, così come previsto
dalla Legge (ex art. 42, comma 4, d. lgs. 81/2015).
Lo smart working per l'apprendistato.
La contrattazione collettiva nazionale stabilisce nello specifico il
monte ore e i contenuti della formazione interna. Con questa definizione
si intende quella serie di procedure formative che vengono svolte sotto
la responsabilità aziendale. Ciò comporta inevitabilmente che, qualora
il contratto collettivo che viene applicato in azienda non stabilisca
dei divieti ad hoc, la formazione interna può avvenire anche 'a
distanza'. Il che vuol dire che si può parlare di smart working anche
per chi è in apprendistato o in regime di prova. Questo è un elemento
essenziale per garantire la prosecuzione di un iter formativo specifico.
Ogni datore di lavoro infatti può stabilire le ore di formazione
interna che vanno svolte a distanza e può anche prevederne una certa
quantità da posticipare al termine delle misure restrittive. Proprio
tale aspetto è fondamentale da ricordare per quel che concerne lo smart
working dell'apprendista in tempi di pandemia.
La formazione è obbligatoria per l'apprendista.
Potrebbero verificarsi situazioni poco piacevoli in un periodo difficile
sotto tanti punti di vista come quello che da mesi l'Italia, e in
generale il mondo, si trova ad affrontare. Ecco perché va ricordato che
la Legge stabilisce che in caso di inadempimento nell'erogazione della
formazione per via della negligenza del datore di lavoro, sono previste
una serie di conseguenze importanti. A partire dalla riqualificazione
del contratto di apprendistato: in questo caso viene pagata la cifra
corrispondente alla differenza tra contribuzione versata e quella dovuta
in base alla tipologia di contratto superiore raggiunta
dall'apprendista. Viene esclusa invece qualsiasi tipo di sanzione civile
per quanto riguarda l'omessa contribuzione.
Possono anche essere previste sanzioni amministrative qualora non siano
stati rispettati tutti gli adempimenti amministrativi, tra i quali la
lettera di assunzione.